N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 17, così recitava:

“Art. 17 - (Incompatibilità)

1. Agli incarichi di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori si applicano le disposizioni sulla incompatibilità contenute nella vigente normativa nazionale e regionale. In particolare, non può essere nominato presidente e non possono far parte del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori:

a) i membri del Consiglio e della Giunta regionali, nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli organi esecutivi degli enti locali;

b) i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, i presidenti e i componenti degli organi di altri enti regionali;

c) gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi ad Agensport;

d) i dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza di Agensport.”

Dalla redazione