N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 15, così recitava:

“Art. 15 - (Il Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal presidente di Agensport, nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e da sei membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato secondo le procedure previste dal regolamento consiliare, scelti tra persone esperte in amministrazione e nel settore dello sport.

2. Il consiglio di amministrazione è responsabile dell'attività complessiva di Agensport, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione e di direttiva.

3. Al consiglio di amministrazione spettano le funzioni di alta amministrazione nonché i poteri di indirizzo, attraverso la definizione di obiettivi programmatici, e di controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativo-gestionale svolta dai dirigenti agli indirizzi impartiti. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) adotta lo statuto e i regolamenti in esso previsti, ivi compresi il regolamento contenente i criteri di organizzazione delle strutture, di determinazione della dotazione organica del personale e di conferimento degli incarichi ai dirigenti ed il regolamento di amministrazione e contabilità;

b) adotta la dotazione organica del personale;

c) adotta il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;

d) adotta le proposte ai fini della redazione ed attuazione del piano settoriale regionale e della determinazione di criteri, contenuti e metodologie per le attività di formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori sportivi;

e) adotta i programmi pluriennali e annuali di attività e i relativi aggiornamenti;

f) adotta la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;

g) elegge, al proprio interno, il vice presidente;

h) nomina il direttore generale;

i) assegna al direttore generale gli obiettivi programmatici e le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli e provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del direttore stesso.”

Dalla redazione