Articolo abrogato dall’art. 8, comma 11, della L.R. 30/12/2021, n. 20, così recitava:

"Art. 10 - Fondo speciale

1. La Regione, per realizzare gli interventi di cui all'articolo 2, istituisce, presso l'Agenzia sviluppo Lazio ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) un fondo speciale per la promozione ed il sostegno della cooperazione.

2. La gestione del fondo speciale di cui al comma 1 è regolata da apposita convenzione stipulata tra la Regione e l'Agenzia sviluppo Lazio nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. Le spese connesse alla gestione per il fondo speciale di cui al comma 1, sostenute dall'Agenzia Sviluppo Lazio, gravano sul fondo stesso.

4. Al fine di cui al comma 1 l'Agenzia sviluppo Lazio si avvale, secondo gli indirizzi stabiliti dal piano triennale o dal piano annuale, del supporto degli altri soggetti specializzati della rete prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera a), della L.R. n. 6/1999 per gli aspetti di rispettiva competenza."

Dalla redazione