Articolo abrogato dall'art. 2, comma 106, della L.R. 14/07/2014, n. 7, così recitava:

"Art. 9 - Osservatorio regionale per la cooperazione

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive è istituito l'osservatorio regionale per la cooperazione, di seguito denominato osservatorio, quale servizio tecnico di supporto alla Regione in relazione alle funzioni concernenti la programmazione e di informazione per la comunità regionale.

2. In particolare l'osservatorio, anche raccordandosi con la consulta, svolge le seguenti attività:

a) acquisisce, raccoglie ed elabora dati sulla cooperazione secondo gli standard ed i formati previsti dal Sistema statistico regionale (SI.STA.R.);

b) effettua una valutazione sistematica dei dati di cui alla lettera a) ai fini della programmazione regionale;

c) cura il monitoraggio degli effetti delle politiche per la cooperazione, anche in termini occupazionali;

d) predispone e gestisce progetti di ricerca su specifici aspetti della cooperazione.

3. L'osservatorio opera attraverso apposita struttura regionale costituita ai sensi della vigente normativa sull'apparato organizzativo della Giunta e può avvalersi, limitatamente ad alcuni compiti, della collaborazione di esperti, anche su indicazione delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)."

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