N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. Cost. 31/01/2001, n. 2.

L’articolo 43 così recitava:

“Art. 43.

Il Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze.”

Dalla redazione