Comma modificato dall'art. 10, comma 1, del D.L. 08/08/1996, n. 437 (L. 24/10/1996, n. 556) che aveva aggiunto, in fine, le seguenti parole: “escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

L'art. 10, del D.L. 08/08/1996, n. 437 (L. 24/10/1996, n. 556) è stato abrogato dall'art. 55, comma 2, della L. 27/12/1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998. Successivamente la L. 23/12/1998, n. 448 ha disposto che l'abrogazione dell'art. 10 del D.L. 08/08/1996, n. 437 (L. 24/10/1996, n. 556), disposta dall'articolo 55, comma 2, della L. 27/12/1997, n. 449, aveva effetto dalla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale.

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