Comma abrogato dall'art. 2, comma 32, L. 08/08/1995, n. 335, così recitava:

“12. Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di età i lavoratori di cui al comma 11 non abbiano raggiunto il periodo minimo contributivo per il trattamento pensionistico, possono integrare il periodo mancante mediante il versamento di contributi volontari, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Dalla redazione