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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.
5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;
c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.
6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.”
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