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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ai sensi dell’art. 50, comma 1-bis, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58) le risorse di cui al presente articolo, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l’anno 2025.
Ai sensi del comma 81 della L. 27/12/2019, n. 160, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal presente articolo, rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 442, della L. 30/12/2020, n. 178 ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dal presente articolo, rideterminato da ultimo dall’articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale.
Si veda l'art. 56, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108).
Ai sensi dell’art. 1, comma 263, della L. 30/12/2021, n. 234 ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dal presente articolo, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato. La ripartizione dell’incremento avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l’anno 2021, tenuto conto dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 267 della L. 234/2021. L’accesso alle risorse è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 32 miliardi di euro.
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