Comma abrogato dall'art. 30, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214), così recitava:

“6. L’erogazione delle risorse disponibili previste dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica, entro il primo semestre dell’anno 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione.

Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata », quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 25, comma 4, del medesimo decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:

a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;

b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l’incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;

c) razionalizzazione dei servizi nell’ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in rapporto ai servizi resi nell’anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;

d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.”

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