N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 26 - Adempimenti generali

1. Le elezioni degli imprenditori artigiani in qualità di rappresentanti nella commissione provinciale o circondariale per l'artigianato previsti alla lett. a) del primo comma del precedente art. 13 hanno luogo ogni cinque anni.

2. Il Presidente della Regione indice le elezioni e stabilisce con proprio Decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale entro il sessantesimo giorno precedente, la data delle elezioni e ne dà comunicazione ai sindaci dei Comuni della Regione, ai presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato e al Presidente della commissione regionale per l'artigianato.

3. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, con manifesto da pubblicarsi entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello fissato per le elezioni, ne danno avviso agli elettori.”

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