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Regolam. R. Lazio 04/01/2022, n. 2

Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche.
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Art. 1 - (Oggetto e principi generali)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto e dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 21 aprile 2016 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche, disciplina:

a) i criteri e le modalità relative ai procedimenti di autorizzazione di cui all’arti

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3/2016 si intende per:

a) analisi dell’impronta energetica: l’analisi e la stima, tramite modellazione matematica, dell’impatto di scambio termico sull’assetto termico del sottosuolo interessato dal geoscambio;

b) autorità competente: l'autorità responsabile delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22/2010, come individuata all’articolo 4 della legge regionale 3/2016 e agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento;

c) autorità regionale competente per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): la struttura regionale competente in materia di VIA;

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Art. 3 - (Divieti e vincoli)

1. All’installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento si applicano i divieti e i vincoli di cui all’articolo 6 della legge regionale 3/2016. In particolare, è vietata l’installazione di impianti nelle aree di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 6 della legge regionale 3/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del predetto articolo.

2. Il divieto di cui all’articolo 6, comma 4, della legge regionale 3/2016 si applica alle aree individuate nella Carta idro-geo-termica regionale, per una estensione calcolata nel raggio di duecento metri da

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Art. 4 - (Caratteristiche del RIG e relative modalità di registrazione e gestione)

1. Il RIG è la banca dati regionale, articolata in ambiti territoriali, contenente:

a) i dati generali degli impianti di cui al presente regolamento presenti sul territorio regionale, con distinzione tra impianti a circuito aperto e impianti a circuito chiuso;

b) i dati anagrafici del proprietario dell’impianto, nonché del professionista incaricato del progetto relativo alla realizzazione dell’impianto medesimo;

c) i dati del progetto per la realizzazione dell’impianto di cui al comma 3, i dati relativi alla certificazione di fine lavori di cui al comma 4, nonché i dati e le informazioni concernenti il procedimento autorizzatorio previsto per tipologia di impianto ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.

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Art. 5 - (Criteri per la redazione della Carta idro-geo-termica regionale)

1. La Carta idro-geo-termica regionale di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 3/2016, è composta da tre riproduzioni cartografiche, in scala 1:250.000, riportate agli allegati A, B e C del presente regolamento, di seguito indicate:

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Art. 6 - (Tipologie di impianti)

1. Al fine della realizzazione e della gestione delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, gli impianti si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) impianto a circuito chiuso, a servizio di edifici esistenti in assenza di alterazioni dei volumi e delle superfici, di cambi di destinazione d’uso, di interventi su parti strutturali, di aumento delle unità immobiliari, di incremento dei parametri urbanistici, con le seguenti caratteristiche:

1) potenza inferiore a 50 kilowatt (kW);

2) profondità massima delle sonde geotermiche fino a 120 metri (m);

b) impianto a circuito chiuso, a servizio di edifici esistenti in assenza di alterazioni dei volumi e delle superfici, cambi di destinazione d’uso, interventi su parti strutturali, aumento delle unità immobiliari, incremento dei parametri urbanistici, con le seguenti caratteristiche:

1) potenza maggiore o uguale a 50 kW ed inferiore a 100 kW;

2) profondità massima delle sonde geotermiche fino a 120 m;

c) impianto a circuito chius

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Art. 7 - (Criteri e modalità per la presentazione della comunicazione per l’installazione delle sonde geotermiche per la realizzazione degli impianti a circuito chiuso di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b))

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 3/2016, l’installazione di sonde geotermiche per la realizzazione degli impianti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), costituisce attività ad edilizia libera. Il proprietario, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera r), è tenuto a presentare al comune nel cui territorio è effettuata l’installazione, almeno trenta giorni prima dell’avvio dei lavori, una comunicazione in cui sono riportati i relativi dati anagrafici e i dati catastali del sito. Qualora il proprietario del terreno sia un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile, alla comunicazione è allegata, altresì, una dichiarazione di assenso del proprietario del terreno. La comunicazione è sottoscritta da un tecnico abilitato in materia di progettazione di impianti ai sensi della normativa vigente ed è corredata dai relativi elaborati progettuali e dai dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, che asseveri:

a) la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e la compatibilità degli stessi con le disposizioni normative in materia sismica e di rendimento energetico nell’edilizia, nonché il rispetto dei vincoli e dei divieti di cui all’articolo 3, c

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Art. 8 - (Criteri e modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l’installazione delle sonde geotermiche per la realizzazione degli impianti a circuito chiuso di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l)))

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 3/2016, l’installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso, come individuate dall’articolo 6, comma 1, lettere da c) a l), è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. La segnalazione certificata, comprensiva dei dati anagrafici del proprietario, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera r), dei dati catastali del sito, nonché di una dichiarazione di assenso del proprietario del terreno, qualora si tratti di un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile, è presentata, attraverso lo Sportello Unico Edilizia di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente, in qualità di autorità competenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b). Alla SCIA sono allegati:

a) una relazione del progettista abilitato, corredata dai relativi elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e la compatibilità degli stessi con le disposizioni normative in materia sismica e di rendimento energetico nell'edilizia;

b) una relazione geologica e idrogeologica sito-specifica a firma di un geologo abilitato;

c) i dati anagrafici dell’impresa cui sono affidati i lavori, nonché il Documento di Regolarità Contributiva ad eccezione delle imprese individuali;

d) le istanze relative a ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, ivi compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti;

e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda

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Art. 9 - (Criteri e modalità per la presentazione dell’autorizzazione unica per l’installazione degli impianti a circuito aperto di cui all’articolo 6, comma 1, lettere m), n), o) e p) e per la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 28/2011)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 3/2016 la costruzione e l’esercizio degli impianti a circuito aperto di cui all’articolo 6, comma 1, lettere m), n), o) e p), sono soggetti ad autorizzazione unica, come disciplinata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta dal proprietario, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera r), alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), nel rispetto della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e del decreto legislativo n. 152 del 2006. Qualora il proprietario del terreno sia un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile, alla richiesta è allegata, altresì, una dichiarazione di assenso del proprietario del terreno. Nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica la Città metropolitana di Roma Capitale o la provincia territorialmente competente:

a) valuta il grado di interferenza con altri sistemi di prelievo delle acque sotterranee e superficiali nonché la non sussistenza di variazioni dei parametri chimico-fisici e batteriologici delle acque di prelievo e di re-iniezione nelle stesse formazioni di provenienza, sulla base dell’attestazione di invarianza della qualità chimica delle acque ai sensi dell’articolo 13, comma 3 allegata all’istanza di autorizzazione;

b) rilascia il titolo di concessione per piccole derivazioni di acqua ai sensi dell’articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche, secondo i rispettivi regolamenti e, nel caso di richiesta di resa nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, rilascia l’autorizzazione unica anche ai sensi dell’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) può richiedere al proprietario ulteriori prelievi ed analisi chimiche su un set di analisi diversi da quelli individuati dal successivo articolo 13;

d) procede ad acquisire, altresì, il parere ai fini idraulici ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 3716 del 5 luglio 1999 per impianti a circuito aperto bilanciato e non bi

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Art. 10 - (Modalità tecnico-operative per la progettazione, l’installazione e la gestione degli impianti. Principi generali)

1. Il dimensionamento e la progettazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento sono effettuati da professionisti, appartenenti alle competenti categorie professionali, abilitati ed iscritti al relativo albo professionale.

2. Nella realizzazione e nella gestione degli impianti:

a) è vietata la proliferazione della flora batterica o la dissoluzione di metalli pesanti nelle acque sotterranee o superficiali;

b) è obbligatoria la certificazione dei materiali impiegati per l’installazione degli impianti secondo le norme vigenti;

c) è vietata l’alterazione delle caratteristiche chimico fisiche dei terreni e degli acquiferi interessati, nonché la provocazione di fenome

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Art. 11 - (Modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti geotermici a circuito chiuso)

1. Nei casi in cui ai sensi del presente regolamento è prescritta l’esecuzione del Ground Response Test (GRT), la relativa prova deve essere condotta su una sonda cosiddetta “pilota”, che, successivamente, può entrare a far parte del campo sonde complessive.

2. L’elaborazione del test, di durata minima di settantadue ore, deve fornire in output, tenendo conto dell’eventuale effetto del moto dell’acqua di falda e della direzione prevalente del flusso, almeno i seguenti valori:

a) resistenza termica dello scambiatore geotermico;

b) conduttività ter

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Art. 12 - (Modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti geotermici a circuito aperto)

1. L’installazione di impianti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere da m) a p) è eseguita secondo le modalità tecnico-operative stabilite nelle norme UNI 11590:2015 “Pozzi per acquaprogettazione” e deve prevedere la realizzazione di presidi sulle tubazioni, a monte e a valle della pompa di calore, per il prelievo periodico di campioni d’acqua su cui effettuare accertamenti analitici.

2. Nel caso in cui

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Art. 13 - (Analisi e controllo per l’attestazione dell’invarianza chimica)

1. Per gli impianti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere da m) a p), è richiesta al fine del rilascio dell’autorizzazione unica, un’attestazione preventiva, redatta da un professionista abilitato, circa l’invarianza di qualità chimica tra le acque prelevate e quelle restituite.

2. L’invarianza di qualità chimico-fisica, di cui al comma 1, è attestata dal professionista abilitato se il set analitico di cui al comma 6 presenta le stesse caratteristiche delle acque prelevate rispetto a quelle reimmesse nella stessa falda.

3. In deroga al comma 2, è ammissibile una variazione della temperatura delle acque reimmesse con un incremento o un decremento massimo di

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Art. 14  - (Vigilanza, sanzioni ed obblighi del proprietario)

1. Alla vigilanza e al controllo dei divieti e dei vincoli previsti all’articolo 3 del presente regolamento nonché dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2016, provvede l’autorità di vigilanza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), ovvero le province, la Città Metropolitana di Roma Capitale o i comuni rispettivamente competenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative ai sensi del presente regolamento, anche tramite l’utilizzo delle informazioni e dati utili contenuti nel RIG di cui all’articolo 4.

2. L�

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Art. 15 - (Collaudo e certificazione di fine lavori)

1. Il proprietario comunica l’avvenuta conclusione dei lavori ai sensi dell’articolo 4, all’autorità competente di cui all’articolo 2 comma 1, lett. d) e, contestualmente, tramite inserimento della comunicazione nel RIG.

2. La comunicazione di cui al comma 1 comprende:

a) il certificato di fine lavori, o il certificato di collaudo ove prescritto dalla legge, redatto da un tecnico abilitato, iscritto all’albo professionale, che non abbia rapporti di lavoro con l’impresa installatrice del sistema di geoscambio, né ove si tratti di società, sia socio o titolare di incarichi all’interno della medesima società installatrice, attestante la corretta realizzazione dell’impianto eseguite secondo le modalità tecnico-operative di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento, al quale sono allegati i seguenti documenti:

1) cronistoria della pratica: indicare i protocolli e le relative date delle istanze, eventuali integrazi

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Art. 16 - (Disposizioni transitorie e di prima attuazione)

1. I proprietari degli impianti di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti ad effettuare la registrazione al RIG di cui all’articolo 4, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

2. Qualora il proprietario dell’impianto esistente non provveda alla registrazione al RIG, l’a

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Art. 17 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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Allegato A - carta n. 1 - Naturale vocazione del territorio regionale all’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia mediante impianti a circuito chiuso

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Allegato B - carta n. 2 - Naturale vocazione del territorio regionale all’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia mediante impianti a circuito aperto

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C - carta n. 3 - Naturale vocazione del territorio regionale all’utilizzo delle risorse geotermiche di alta, media e bassa entalpia, ai sensi del D.Lgs. 22/2010

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D - Scheda di monitoraggio/invarianza chimico-fisica delle acque

Parte di provvedimento in formato grafico

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