Sent. C. Giustizia UE 11/11/2021, n. C-281/20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 11/11/2021, n. C-281/20

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168 - Diritto alla detrazione - Articolo 199 - Regime dell’inversione contabile - Principio della neutralità fiscale - Condizioni sostanziali del diritto a detrazione - Qualità di soggetto passivo del fornitore - Onere della prova - Evasione - Pratica abusiva - Fattura che menziona un fornitore fittizio.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letta in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretata nel senso che a un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell’ambito dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione.

Dalla redazione