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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 27/12/2021, n. 22-56/Leg.
D. Pres.P. Trento 27/12/2021, n. 22-56/Leg.
D. Pres.P. Trento 27/12/2021, n. 22-56/Leg.
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e definizioni1. Il presente regolamento detta le norme di esecuzione della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019) relativa all'esercizio dell'attività agrituristica. 2. Agli effetti del presente regolamento si intende per: a) "legge provinciale": la legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019); b) "offerta di ospitalità in alloggi": l'offerta di alloggio in unità abitative, dotate dei requisiti previsti dalla legge provinciale e da questo regolamento, con eventuale somministrazione della prima colazione. Le unità abitative sono rappresen |
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CAPO II - Modalità e criteri di esercizio dell'attività agrituristica |
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Art. 2 - Criteri di esercizio dell'attività agrituristica1. Fermo restando il rispetto del rapporto di connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche determinato ai sensi dell'articolo 3, l'impresa che svolge attività agrituristica, per ogni tipologia di attività, è soggetta ai seguenti limiti massimi: a) per l'ospitalità in alloggi: trenta posti letto, articolati in massimo quind |
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Art. 3 - Modalità di determinazione del rapporto di connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche1. La determinazione del rapporto di connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche è effettuata utilizzando: a) per la quantificazione del monte ore dell'attività agricola, i valori medi unitari stabiliti ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 (Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in |
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Art. 4 - Requisiti e criteri per la somministrazione di alimenti1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici è consentita quando l'azienda agricola rispetta i requisiti minimi e le disposizioni di cui all'allegato A di questo regolamento. 2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge provinciale, l'operatore agrituristico assicura, nelle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti aziendali, l'utilizzo di: a) prodotti alimentari costituiti da materie prime dell'azienda agricola e da prodotti ottenuti dall'utilizzo prevalente di tali materie prime mediante lavorazioni e trasformazioni all'interno o all'esterno dell'azienda agricola; b) prodotti alimentari trentini di altre aziende agricole trentine, nonché prodotti lavorati e prodotti trasformati ottenuti da prodotti agricoli trentini; |
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Art. 5 - Origine e rintracciabilità dei prodotti1. L'operatore agrituristico garantisce per i prodotti l'origine e la rintracciabilità, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002. L'ori |
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Art. 6 - Orari e periodi di apertura1. L'orario e i periodi di apertura e le loro modifiche sono comunicati dall'operatore agrituristico al comune territorialmente competente tramite la s |
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Art. 7 - Obblighi formativi per gli operatori e materiale informativo per gli ospiti1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge provinciale, gli operatori agrituristici partecipano, con cadenza almeno triennale, alle iniziative di formazione o aggiornamento professionale per la qualificazione di tale attività sulle seguenti materie: a) accoglienza; b) servizio; c) ospitalità; d) marketing e promozione dei prodotti trentini; e) |
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CAPO III - Requisiti strutturali |
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Art. 8 - Requisiti delle strutture e dei locali1. I requisiti, le dimensioni minime e le dotazioni dei locali e degli spazi esterni destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono essere conformi alle vigenti norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettonic |
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Art. 9 - Servizi minimi1. I servizi minimi garantiti agli ospiti nell'attività agrituristica sono i seguenti: |
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Art. 10 - Servizi igienici1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i servizi igienici a disposizione degli ospiti sono presenti nel seguente numero minimo: a) un servizio igienico per ogni camera da letto o, nel caso previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numeri 2) e 3), almeno un servizio igienico ogni sei persone alloggiate, co |
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Art. 11 - Locali di somministrazione di pasti e bevande tipici e delle degustazioni1. La superficie dei locali complessivamente destinati alla somministrazione dei pasti e delle bevande, delle degustazioni di prodotti aziendali e delle prime colazioni agli ospiti alloggiali, deve essere proporzionata al numero dei posti tavola ed è assi |
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Art. 12 - Cucina1. Per la preparazione dei pasti e delle bevande e per la trasformazione di prodotti agricoli da somministrare e da destinare alla vendita diretta, nonché per la |
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Art. 13 - Ospitalità in spazi aperti attrezzati1. Per l'ospitalità in spazi aperti l'azienda può predisporre: a) piazzole di almeno 50 metri quadrati, compreso lo spazio per il parcheggio dell'automobile; b) mini piazzole di almeno 15 metri quadrati, compreso lo spazio per il parcheggio dell'automobile, destinate ad ospita |
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Art. 14 - Fattorie didattiche e attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d'erba e ippoterapia1. Per l'organizzazione delle fattorie didattiche e delle attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d'erba e ippoterapia previste dall'articolo 3, comma 2, lettere e) e f), della legge provinciale, l'operatore agrituristico dispone di ambienti adeguati e attrezzati a disposizione degli ospiti anche in caso di maltempo. 2. Per le attività del comma I è m |
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Art. 15 - Lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli nei locali agrituristici1. Per la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande tipici, l'operatore agrituristico dispone delle dotazioni e dei servizi minimi previsti dalle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza alimen |
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CAPO IV - Marchi e classificazione |
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Art. 16 - Marchio dell'agriturismo trentino1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge provinciale, il marchio dell'agriturismo trentino è assegnato a tutte le aziende agricole autorizzate a esercitare l'attività agrituristica. |
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Art. 17 - Classificazione delle aziende agrituristiche1. Le aziende agrituristiche sono classificate da una a cinque margherite secondo una graduazione determinata dal livello dei requisiti e dei servizi posseduto dall'impresa agrituristica, anche con riferimento al marchio "Family in Trentino" o ad altri equivalenti, in base alle seguenti categorie: a. categoria 1 - 1 margherita: azienda che possiede soltanto i requisiti strutturali e soggettivi e offre i servizi minimi previsti dalla legge provinciale e da questo regolamento in condizioni di necessaria igiene e funzionalità; |
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CAPO V - Disposizioni procedurali |
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Art. 18 - Parere provinciale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio1. Ai fini del rilascio del permesso a costruire di edifici e strutture relativi all'avvio o alla modifica dell'attività agrituristica collocati al di fuori dell'area agricola o area agricola di pregio disciplinate dagli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) il comune chiede il parere pr |
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Art. 19 - Contenuti della SCIA e documentazione da allegare1. La SCIA prevista dall'articolo 9 della legge provinciale è presentata secondo il modello definito con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura e specifica: a) generalità dell'impresa e dell'eventuale preposto; b) l'ubicazione dell'esercizio agrituristico; c) le tipo |
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Art. 20 - Attività informativo e formativa e monitoraggio per il controllo delle percentuali dei prodotti e delle categorie di classificazione1. La Provincia, anche tramite le associazioni degli operatori agrituristici, promuove l'attività informativa e formativa per la conoscenza dei prodot |
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CAPO VI - Disposizioni integrative sulle sanzioni |
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Art. 21 - Regime sanzionatorio1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), della legge provinciale, sono considerate di lieve entità le violazioni dei limiti minimi percentuali di prodotto previsti dall'articolo 4 quando si tratta di: |
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CAPO VII - Disposizioni transitorie |
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Art. 23 - Norme transitorie ed entrata in vigore1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della legge provinciale, le disposizioni della stessa che richiedono attuazione mediante regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore di questo regolamento. 2. Alle violazioni già accertate alla data di entrata in vigore di questo regolamento si applicano le norme previgenti ancorché abrogate. |
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