Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 05/11/2014, n. 32, così recitava:

“Articolo 15 - Il Consiglio di Amministrazione - 1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A tal fine adotta gli occorrenti provvedimenti ad eccezione di quelli meramente esecutivi di precedenti decisioni che, sulla base di quanto al riguardo stabilito nello statuto di cui all’articolo 20, sono di competenza del Direttore Generale e dei dirigenti.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri affidatigli con la presente legge e quelli che gli saranno demandati con le disposizioni da emanare in forza di quanto stabilito nel titolo III, provvedendo in particolare, su proposta del Presidente, a:

a) approvare i regolamenti di cui all’articolo 21 e proporre alla Regione eventuali modifiche dello statuto;

b) approvare i documenti programmatici di cui all’articolo 24 ed il bilancio consuntivo di cui all’articolo 25, comma 4;

c) approvare formalmente, qualora non già previsti nel piano previsionale di cui all’articolo 24, comma 1, le spese urgenti ed indifferibili che incidano sul risultato economico, anche se ripartite in più esercizi, nonché il conseguente ricorso alle necessarie fonti di copertura;

d) determinarsi in ordine ai piani urbanistici delle aree industriali, nonché esprimersi in ordine alla variazione dei criteri di cui all’articolo 31 e, se del caso, richiederla.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a nominare, mediante contratto a termine di durata non superiore a quella del proprio incarico, il Direttore Generale tra i dirigenti di ruolo del Consorzio, oppure tra esperti o professionisti esterni.”

Dalla redazione