Articolo abrogato dall’art. 27, comma 4, della L.R. 15/12/2021, n. 59, così recitava:

“Articolo 4

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito Regolamento per il funzionamento della Commissione.

Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui al comma precedente il funzionamento della Commissione sarà garantito dal rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della LR 23.4.92 n. 12 e comunque nel rispetto del termine indicato dall'art. 1 della L. 8.8.85 n. 431.”

Dalla redazione