Articolo abrogato dall’art. 12, della L.R. 02/09/1993, n. 50, così recitava:

"Le funzioni inerenti all'applicazione delle indennità pecuniarie previste dalla presente legge sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, a norma della legge regionale 28/3/1978, n. 15.

Per il procedimento di applicazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nel RD 14/4/1910, n. 639."

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