Articolo abrogato dall’art. 12, della L.R. 02/09/1993, n. 50, così recitava:

"Chiunque abbia realizzato opere in assenza o in parziale difformità del nulla - osta prescritto ai sensi dell'art. 7 della legge 29/6/1939, n. 1497, qualora non abbia arrecato danno ai beni tutelati, può ottenere l'attestato di verifica della inesistenza del danno dal Presidente della Giunta regionale previo parere reso dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, a norma del primo comma del DL 8 maggio 1987, n. 178, art. 12."

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