Articolo modificato dall'art. 44, comma 1, della L. 04/06/2010, n. 96 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 13, del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 200, così recitava:

"Art. 10. - Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte di pubbliche amministrazioni

1. Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, non costituisce riutilizzo.

2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto."

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