N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 75, comma 1, della L.R. 04/02/2016, n. 2, così recitava:

“Art. 5 (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005) — 1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) le parole "Nel territorio della Regione" sono sostituite da: "Per le finalità della presente legge".”

Dalla redazione