N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 47, comma 1, della L.R. 07/12/2005, n. 21, così recitava:

"Art. 20 - Abolizione delle barriere localizzative

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e allo scopo di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l'adozione sui mezzi di trasporto e nelle stazioni dei sistemi tecnici finalizzati a consentire la fruizione del servizio da parte degli utenti con difficoltà uditive e visive.

2. Decorsi sei mesi dall'esecutività della deliberazione di approvazione di tali prescrizioni tecniche, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone, nuovi mezzi sprovvisti dei prescritti sistemi tecnici.

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al primo comma, è autorizzata a concedere adeguati contributi ad enti ed imprese di trasporto pubblico."

Dalla redazione