Articolo modificato dall’art. 23, comma 1, della L.R. 30/12/2009, n. 42 e, successivamente, abrogato dall’art. 40, comma 4, della L.R. 24/07/2017, n. 19, così recitava:

“Art. 12 - Periodo di detenzione

1. La detenzione del bene deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della L.R. 35/2002 e, se non provata dalla documentazione già in possesso dell'A.L.S.I.A., deve essere certificata dall'interessato producendo un atto di notorietà. Il periodo di detenzione è considerato continuativo anche nel caso di subentro nella stessa da parte del coniuge o di un discendente in linea retta. Per gli immobili con destinazione commerciale o artigianale, indipendentemente dalla data di detenzione, la cessione è operata in favore del detentore titolare dell’esercizio.”

Dalla redazione