Articolo sostituito dall’art. 23, comma 1, della L.R. 30/12/2009, n. 42 e, successivamente, abrogato dall’art. 40, comma 4, della L.R. 24/07/2017, n. 19, così recitava:

“Art. 7 - Lodi arbitrali

1. In aggiunta al prezzo di vendita determinato ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, qualora l’acquirente debba corrispondere una somma per lodo arbitrale e versata dai cessati enti a precedenti assegnatari, trattandosi di somme relative a migliorie le stesse devono essere conteggiate nel limite stabilito dal medesimo articolo 6-bis, comma 2, senza l’aggiunta degli interessi. La somma potrà essere rateizzata per un massimo di 10 rate annuali maggiorate degli interessi legali. Nel caso in cui il prezzo di acquisto sia, invece, stabilito ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5, la somma si intende ivi compresa nel calcolo del prezzo congruo.”

Dalla redazione