Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 16/11/2021, n. 48, così recitava:

"Art. 16 - Immobili con destinazione commerciale o artigianale

1. Nel caso di concessioni amministrative di locali con destinazione originaria commerciale o artigiana, ove vi sia stata cessione dell'esercizio a terzi questi ultimi possono esercitare il diritto di prelazione."

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