Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 16/11/2021, n. 48, così recitava:

"Art. 14 - Rinuncia all'acquisto

1. La mancata accettazione del prezzo da parte del detentore è equiparata alla rinuncia all'acquisto. In tal caso l'Agenzia rientra di diritto, previa diffida, nella piena disponibilità del bene medesimo e provvederà alla alienazione con il metodo dell'asta pubblica al rialzo, applicando i criteri di cui all'art. 11."

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