Si tratta degli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013;

- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. n. 63 del 2013;

- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del Tuir, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6, del Decreto rilancio;

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013.

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