Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, a decorrere dal 19/04/2016.

Il comma 1 dell’articolo 23-ter così recitava:

“1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º novembre 2015.”

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