Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 23-bis così recitava:

“Art. 23-bis - Modifica all'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni

1. Al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».”

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