Parole sostituite dall'art. 2, comma 1, della L.R. 07/06/2021, n. 22.

Il termine era già stato prorogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 17/02/2020, n. 4 al 31 dicembre 2020; dall'art. 23, comma 1, della L.R. 22/11/2018, n. 38 al 31 dicembre 2019; dall'art. 18, comma 1, della L.R. 30/12/2017, n. 39 al 31 dicembre 2018; dall'art. 2, comma 1, della L.R. 30/12/2016, n. 33 al 31 dicembre 2017; dall'art. 8, comma 1, della L.R. 30/12/2015, n. 55 al 31 dicembre 2016; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 27/01/2015, n. 4 al 31 dicembre 2015.

Inizialmente il termine era fissato entro il 31 dicembre 2014.

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