N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, della 07/08/1986, n. 34; dall'art. 1, commi 1-2, della L.R. 0202/2000, n. 12; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 04/02/2008, n. 6; dall'art. 57, comma 1, della L.R. 17/12/2018, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 79, comma 1 della L.R. 09/07/2020, n. 15, così recitava:

“Art. 18 - (Pareri ed approvazione progetti)

1. I progetti di opere e lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi 2, 3, 4 e 5.

2. I progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente. Per progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione.

3. Non occorre il parere della struttura tecnica regionale di cui al comma 2 sui progetti stralciati da progetti generali da essa già esaminati favorevolmente, nei casi in cui l'ente interessato garantisca, in apposito provvedimento, il rispetto dei requisiti tecnici dell'opera.

4. I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere della struttura regionale competente in materia forestale.

5. Abrogato

6. Gli atti amministrativi di approvazione dei progetti sono adottati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione degli stessi.”

Dalla redazione