Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 04/02/2008, n. 6, così recitava:

"Art. 23 - Comitato Regionale per le Opere Pubbliche.

È istituito il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche con funzioni consultive e di coordinamento tecnico in materia di opere e lavori pubblici di interesse pubblico.

Il Comitato opera presso gli uffici centrali della Regione e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il Comitato si avvale delle strutture tecniche regionali, centrali e periferiche."

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