Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1 della L.R. 11/08/2020, n. 25, così recitava:

“Art. 5 - (Sostegno agli Agenti di Polizia locale della regione Abruzzo)

1. Al fine di sostenere l'attività degli Agenti di Polizia locale della regione Abruzzo impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid-19, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, eroga un contributo straordinario pari a complessivi euro 1.000.000,00 a favore degli Enti locali finalizzato all'elargizione di una premialità una tantum per il servizio prestato dagli Agenti nel periodo di emergenza sanitaria indicato nel DPCM 31 gennaio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra gli Enti locali proporzionalmente al numero degli Agenti di Polizia locale in servizio.

3. Gli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 1.000.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.”

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