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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 18/10/2021, n. 18
Regolam. R. Lazio 18/10/2021, n. 18
Regolam. R. Lazio 18/10/2021, n. 18
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione, al fine di favorire percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani o extraurbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché per creare un rapporto costruttivo tra istituzioni pubbliche e cittadini, in particolare giovani, offrendo a questi ultimi spazi idonei nei quali esprimere il proprio talento artistico, con il presente regolamento adottato ai sensi dell’ |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento s’intendono per: a) interventi di Street art: le opere artistiche di Street art, come definita al comma 1 dell’articolo 1 della legge, singole o plurime ma collegate da un unico progetto |
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Art. 3 - (Modalità di concessione dei contributi regionali e limite di ammissibilità)1. La Regione, per la promozione, valorizzazione e diffusione della Street art, ai sensi dell’articolo 3 della legge, concede contributi finalizzati a sostenere la realizzazione e la conoscenza di interventi di Street art che, in particolare, si distinguano per la valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare. 2. Per i fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di cultura, di seguito direzione competente, adotta annualmente un avviso |
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Art. 4 - (Soggetti proponenti e requisiti degli interventi)1. Possono accedere ai contributi per la realizzazione di interventi di Street art i comuni e Roma Capitale, ivi compresi per quest’ultima i propri municipi, nonché gli altri soggetti giuridici, pubblici o privati, indicati all’articolo 3, comma 1 della legge. 2. I soggetti indicati al comma 1 possono partecipare anche in forma |
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Art. 5 - (Modalità di presentazione e valutazione delle domande di contributo)1. Le domande per l’ammissione a contributo sono presentate secondo le specifiche disposizioni e i termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui all’articolo 3. 2. La valutazione delle domande, che può esser effettuata anche tramite strumenti telematici, si articola nelle seguenti fasi: a) istruttoria formale, volta a verificare l’ammissibilità, la regolarità e la completezza della domanda e dei documenti allegati; b) valutazione qualitativa, volta a valutare gli interventi ritenuti ammissibili ai sensi della lettera a) secondo i criteri indicati al comma 5. 3. La valutazione qualitativa è realizzata da un’apposita commissione di esperti in materia, costituita con decreto del direttore della direzione competente, adottato successivamen |
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Art. 6 - (Attuazione degli interventi, controlli e decadenza o revoca del contributo)1. I soggetti i cui progetti sono stati ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 5, di seguito beneficiari, realizzano gli interventi di Street art in conformità a quanto richiesto nell’avviso pubblico e previsto nel progetto ammesso a contributo. 2. I beneficiari assumono ogni responsabilità in merito alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi i contributi, ivi comprese eventuali responsabilità patrimoniali per danni arrecati a cose altru |
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Art. 7 - (Elenchi dei beni e degli spazi per la realizzazione di interventi di Street art)1. L’elenco regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), è suddiviso in due sezioni, una sezione relativa agli elenchi comunali trasmessi dai comuni e da Roma Capitale, ivi compresi per quest’ultima i propri municipi, con le modalità descritte al comma 6, ed una sezione recante i beni e gli spazi di pertinenza della Regione, individuati secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta. 2. I beni e gli spazi individuati ai sensi del comma 1 sono censiti mediante una scheda descrittiva conforme al modello adottato dalla direzione competente con apposita determinazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione, nella quale sono riportati, in particolare, i seguenti dati: a) le fotografie e la descrizione del bene o dello spazio; b) il provvedimento con il quale è stato individuato il bene o lo spazio; |
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Art. 8 - (Catalogo delle opere di Street art)1. Il catalogo delle opere di Street art, istituito all’articolo 5, comma 1, della legge, è lo strumento attraverso il quale la Regione promuove e valorizza, anche a fini turistici, gli interventi di Street art realizzati nel territorio regionale. 2. Il catalogo è realizzato dalla Regione, anche avvalendosi delle proprie società strumentali, median |
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Art. 9 - (Premio “Lazio Street art”)1. Il premio “Lazio Street Art”, di seguito denominato premio, è conferito dalla Regione, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, della legge, per promuovere e valorizzare la conoscenza degli interventi di Street art realizzati nel territorio regionale. 2. Il premio è conferito, annualmente e a titolo onorifico, nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente regolamento e nell’avviso pubblico adottato allo scopo dalla direzione regionale competente. 3. Possono essere candidati gli interventi di Street art realizzati nell’ambito del territorio regionale da autori la cui identità sia identificata o identificabile. Non sono candidabili interventi realizzati da soggetti nei cui confronti sussistano situazioni ostative alla concessione di benefici pubblici o alla capacità di contrarre con l� |
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Art. 10 - (Modalità di valutazione delle candidature)1. Le candidature pervenute ai sensi dell’articolo 9 sono sottoposte ad una istruttoria formale, volta a verificare la completezza della documentazione e la regolarità della trasmissione, e ad una successiva valutazione qualitativa dell’intervento. 2. La valutazione qualitativa è effettuata da un’apposita commissione composta da un dirigente della direzione competente, che svolge le funzioni di presidente, e due esperti esterni di comprovata competenza ed esperienza nel settore dell’arte contemporanea. In caso di indisponibilità per ragioni di servizio di dirigenti regionali con competenza ed esperienza nel settore dell’arte contemporanea, la commissione è costituita da tre membri esterni e le funzioni di presidente sono svolte dal membro |
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Art. 11 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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