Articolo abrogato dalla L.R. del 31/12/2012 n. 52. L’articolo 14 così recitava: “Art. 14 - Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell’Autorità d’ambito. - 1. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale, individuato dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, istituiscono l’Autorità d’ambito, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione:

a) convenzione ai sensi "dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni", e successive modificazioni ed integrazioni;

b) consorzio ai sensi "dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni", e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera a) del comma 1, la convenzione per la cooperazione è definita secondo lo schema allegato alla presente legge (allegato A).

3. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera b) del comma 1, la convenzione per la cooperazione e lo statuto sono definiti secondo gli schemi allegati alla presente legge (allegati B e C).

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere, può modificare gli allegati di cui ai commi 2 e 3.”

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