Articolo abrogato dalla L.R. del 13/08/2011 n.10. L’articolo 2 così recitava: “L'autorizzazione comunale a lottizzare terreni a scopo edilizio non è sottoposta al nullaosta regionale previsto dal combinato disposto dell'art. 28, integrato all'art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 e dell'art. 4, lettera b), della L.R. 5 settembre 1972 n. 8.

I progetti di lottizzazione non possono apportare varianti allo strumento urbanistico generale salvo i casi previsti “dall’articolo 1”.

Le deliberazioni comunali di approvazione del progetto di lottizzazione e del relativo schema di convenzione “autorizzano il sindaco alla stipula della convenzione con il proprietario o i proprietari lottizzanti e” sono trasmesse con tutti gli atti a corredo, alla Regione entro sessanta giorni dalla data di adozione.

La Regione nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, può far pervenire al Comune osservazioni sulla rispondenza della deliberazione stessa alle norme della presente legge.

“Con deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il consiglio comunale si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione e in caso di assenza delle suddette osservazioni la deliberazione non è dovuta.”

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