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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 04/08/2008, n. 13
L. R. Lazio 04/08/2008, n. 13
- L.R. 11/08/2021, n. 14
- L.R. 13/08/2011, n. 12
- L.R. 24/12/2010, n. 9
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, promuove, con la presente legge, lo sviluppo del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per favorire la crescita sociale, economica ed occupazionale, nel rispetto dei principi statutari di s |
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Art. 2 - Obiettivi1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: a) promuovere e sostenere progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzati dagli organismi di ricerca, dalle imprese e dalle loro aggregazioni; N1 b) promuovere e sostenere l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) a servizi specialistici relativi alla ricerca e all'innovazione; c) promuovere e sostenere l'interazione tra i sogg |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità e |
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Art. 4 - Rapporti tra la Regione, le università, gli enti di ricerca e pubbliche amministrazioni1. La Regione conclude specifici accordi con le università e gli enti di ricerca operanti nel Lazio per lo svolgimento delle seguenti azioni: a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata con una banca dati, anche telematica, per l'utilizzo delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle università e negli enti di cui al presente comma, per favorire l'acces |
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Art. 5 - Rapporti tra la Regione ed i soggetti del partenariato1. La Regione attiva le procedure di concertazione con le parti economiche e sociali nell'elaborazione del programma strategico e dei piani annuali di |
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Art. 6 - Rete regionale della ricerca e dell'innovazione1. La Regione, al fine di favorire la connessione della pluralità dei soggetti operanti nelle diverse fasi della filiera della ricerca e dell'innovazione e facilitare l'utilizzo delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti sul territorio regionale, nonché la loro trasformazione in innovazioni atte a rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale, attraverso la società finanziaria per lo sviluppo economico del Lazio (FI.LA.S. Spa), promuove la costituzione della "Rete regionale della ricerca e dell'innovazione", di seguito denominata rete. 2. La Regione, per lo sviluppo della rete, sostiene interventi finalizzati a: a) |
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Art. 7 - Interventi in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione per lo sviluppo del sistema produttivo regionale1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, in collaborazione, in particolare, con le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, nei settori di interesse regionale, riguardanti in particolare: a) progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto; |
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Art. 8 - Interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche1. La Regione, al fine di favorire il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema delle PMI, finanzia in particolare: |
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Art. 9 - Distretti tecnologici e poli di eccellenza competitiva.1. La Regione promuove, inserendone la programmazione nell'ambito del programma strategico di cui all'articolo 10, anche attraverso idonee provvigioni |
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Art. 10 - Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale comunitaria, statale e regionale, adotta il programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, di seguito denominato programma strategico, di durat |
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Art. 11 - Adozione, approvazione e verifica del programma strategico1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, approva il programma strategico, adottato dalla Giunta regionale, previa concertazione con le |
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Art. 12 - Piano annuale1. Ai fini dell'attuazione del programma strategico, nonché di un suo eventuale aggiornamento sulla base del monitoraggio e della valutazione effettua |
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Art. 13 - Attività di valutazione1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ricerca ed innovazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, istituisce, con deliberazione, il comitato strategico per la ricerca e l'innovazione, presieduto dall'assessore proponente e composto da esperti di alta qualificazione e di elevata professionalità e da tre co |
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Art. 14 - Bilancio regionale della ricerca e dell'innovazione1. È istituito, tra gli strumenti programmatici di bilancio, il bilancio regionale della ricerca e dell'innovazione, allo scopo di consentire l'ottimizzazione delle attivi |
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Art. 14-bis - Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio1. Nell’ambito del riordino e del potenziamento delle competenze in materia |
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Art. 15 - Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato. 2. I contributi esentati dall'obbligo di |
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Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali1. La Regione adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo le procedure di cui agli articoli 10 e 11 |
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Art. 16-bis - Disposizioni abrogative1. Nell’ambito del processo di riorganizzazione del bilancio regionale della ricerca ed al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate: a) la legge regionale 6 aprile 2009, n. 8 (Norme per favorire l'utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale); |
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Art. 17 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione: a) all’interno dell’ambito “Programmazione negoziata, programmi integrati, rete delle società per lo sviluppo” della funzione obiettivo C3 denominata “Ricerca innovazione e sviluppo economico”; |
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