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Deliberaz. G.R. Veneto 07/09/2021, n. 1222

Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies.
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Testo del documento

Va preliminarmente rilevato che la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", al Titolo V (artt. 43, 44 e 45), detta disposizioni in materia di tutela ed edificabilità del territorio agricolo.

Si richiama, in particolare, l'art. 44 che disciplina l'edificabilità della zona agricola, stabilendo che in questa sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) e dal Piano degli Interventi (PI), esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive. Tali interventi sono inoltre consentiti esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con determinati requisiti minimi (comma 2) e sulla base di un piano aziendale (comma 3).

Si ricorda che, nel 2016, nell'art. 44 sopra richiamato fu inserito - ai sensi dell'art. 63, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - il comma 5 quinquies) che così recitava: "Il PI, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di cavalli, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità.".

In seguito, nel 2019, il comma sopra riportato è stato sostituito - ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 - dal seguente: "È consentita, in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale."

Inoltre, il comma 4 dell'art. 12 sempre della LR n. 29/2019, ha dettato ulteriori disposizioni attuative al riguardo, laddove specifica: "Le caratteristiche tecnico-costrut

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Allegato A - Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5-quinquies

1. Premesse

La Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” - come modificata dalla LR 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia” - nel Titolo V “Tutela ed edificabilità del territorio agricolo”, all’art. 44 “Edificabilità”, comma 5 quinquies, stabilisce quanto segue:

“5-quinquies. È consentita, in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale”.

È quindi consentita la realizzazione, in zona agricola, di box e recinzioni per il ricovero degli equidi “in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3”, quindi anche in assenza:

- dei requisiti di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola, come specificati al comma 2, lettere a), b) e c) dell’art. 44 della LR n. 11/2004; 

- della presentazione del piano aziendale previsto al sopraccitato comma 2 e descritto, ai fini della sua redazione e approvazione, al seguente comma 3 dell’art. 44 della LR n. 11/2004.

Tali box e recinzioni possono poi essere realizzati, con le deroghe sopra specificate, solamente per il ricovero di quegli equidi “non destinati alla produzione alimentare”.

Al riguardo, si precisa innanzitutto che, per “equidi” - ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera a) della LR n. 9/2018 - s’intendono “gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell’Unione europea”; più comunemente, la famiglia degli equidi è attualmente rappresentata dal solo genere degli equini, quali i cavalli, i pony, gli asini e i relativi ibridi sterili (muli e bardotti).

Il Reg (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 e successivi Regolamenti delegati e di esecuzione definiscono le modalità di identificazione degli equidi e prevede che ogni animale sia identificato con un numero univoco riportato sul documento d’identità che deve accompagnare l’equide in tutti i suoi spostamenti.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 8 della L. n. 200 del 1 agosto 2003 e dei citati Regolamenti comunitari, ogni equide deve essere registrato alla nascita nella Banca Dati degli Equidi (BDE) ed il proprietario può scegliere se dichiararlo “Destinato alla Produzione di Alimenti” (DPA) o “Non Destinato alla Produzione Alimentare” (Non DPA) oppure non dichiarare nulla; in quest’ultimo caso, l’animale viene considerato DPA, salvo dichiarazione contraria che potrà avvenire in qualsiasi momento successivo.

Ai fini del presente provvedimento, vengono considerati solo gli equidi dichiarati NON DPA, quindi esclusi a vita e in modo irreversibile dalla possibilità di essere macellati.

Inoltre, la realizzazione delle strutture per equidi in argomento è consentita, in osservanza al comma 5 quinquies dell’art. 44 della LR n. 11/2004 e s.m.i., “a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento”.

Sotto il profilo veterinario, in base ai nuovi succitati Regolamenti comunitari relativi all’identificazione e tracciabilità degli animali, per individuare un allevamento si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- stabilimento: come definito all’articolo 4, punto 27), del Reg. (UE) 2016/429, ovvero "i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente (...);

- allevamento: attività di un operatore che alleva uno o più equini in uno stabilimento.

Sotto il profilo igienico-sanitario, invece, l’allevamento di animali risulta poi classificato “industria insalubre di prima classe” ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie”, che comprende quelle industrie che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni. Prima dell’inizio dell’attività di allevamento di animali (il cui numero non modifica la qualifica di industria insalubre), l’operatore dovrà richiedere la registrazione dello stabilimento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429.

Si fa inoltre presente che l’attivazione di un allevamento di animali da reddito (bovini, ovicaprini, suini, equidi, avicoli, ecc.), anche se a scopo famigliare e destinato all’autoconsumo, comporta l’iscrizione alla Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe zootecnica (BDN, di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/429, già istituita come Banca Dati Nazionale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196) e l’attribuzione di un codice aziendale alfanumerico. Ad ogni buon conto, la custodia/detenzione anche di un solo equide comporta la sua registrazione, a cura del titolare dell’azienda, presso il servizio veterinario competente per territorio, al quale deve essere comunicata anche ogni variazione.

Ai fini della definizione di allevamento connesso all’esercizio dell’attività agricola, si specifica altresì che, ai sensi dell’art. 2135 Codice civile, per “allevamento di animali”, s’intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo agricolo. In linea generale, sono quindi da considerarsi “imprenditori agricoli”, secondo l’art. 2135 del Codice civile, anche i soggetti che esercitano l’attività di allevamento di equidi di qualsiasi razza, in connessione con l’azienda agricola. Per il settore equino, in particolare, il Ministro delle Finanze ha tuttavia precisato che l’attività di allevamento di cavalli da corsa e da equitazione non rientra nelle attività agricole, in quanto l’esercizio di tali attività richiede un complesso di specifiche conoscenze tecniche in un campo che esula del tutto da quello propriamente agricolo. Ha precisato, altresì che i puledri, se non è ancora iniziata la preparazione specifica per le corse, gli stalloni e le fattrici (che hanno terminato l’attività agonistica) sono invece da considerare capi dell’azienda agricola (Circolare 14 agosto 1981 n. 27) e che l’attività di ingrasso di animali in genere, se il terreno condotto è idoneo a produrre mangimi, costituisce reddito agrario (Commissione Tributaria Centrale 20 giugno 1990 n. 4837). 

Sotto il profilo edilizio-urbanistico, si ricorda che la realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento e di allevamenti zootecnici intensivi è assoggettata alle disposiz

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