Parole sostituite dall’art. 13, comma 1 della L.R. 21/05/2020, n. 11.

Inizialmente il termine era fissato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente modifica è applicabile dalla prima rideterminazione della misura dei canoni, effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

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