Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 10/08/2016, n. 16, così recitava:

"Art. 13

L'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito con il seguente:

“L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinata dai comuni in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alle seguenti percentuali:

a) comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti e frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: 20 per cento;

b) comuni con popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti: 22,50 per cento;

c) comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i 50.000 abitanti: 25 per cento;

d) comuni con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti: 27,50 per cento;

e) comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: 35 per cento;

f) insediamenti stagionali di comuni montani e collinari: 25 per cento;

g) insediamenti stagionali di comuni costieri: 35 per cento;

h) insediamenti turistici: 25 per cento;

i) insediamenti artigianali e industriali: 15 per cento.

Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Per gli insediamenti commerciali e direzionali le tabelle parametriche si applicano integralmente.

Nella prima applicazione del presente articolo le percentuali come sopra stabilite sono immediatamente operanti salvo che i comuni non deliberino percentuali superiori a quelle indicate nel presente articolo”."

Dalla redazione