Articolo abrogato dall'art. 9, comma 3, della L.R. 18/05/1996, n. 34, così recitava:

“Articolo 29 (Commissione per il recupero edilizio) — Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero nei comuni ove risultino presentate più di mille domande di sanatoria è istituita una commissione per il recupero edilizio presieduta dal sindaco o da un suo delegato membro della Giunta comunale e composta da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza - opposizione e da tre tecnici esterni all'amministrazione comunale eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno.

Della commissione fa parte un medico segnalato dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

Per i comuni di Palermo, Catania e Messina i medici sono segnalati rispettivamente dalle unità sanitarie locali n. 58, n. 35 e n. 41.

Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Nei comuni in cui le domande di sanatoria superino il numero di duemila possono essere costituite più commissioni.

I pareri delle commissioni di cui al primo comma sostituiscono agli effetti del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria quelli della commissione edilizia comunale.

Ai componenti delle commissioni per il recupero edilizio sono corrisposti, a carico del comune, gli emolumenti spettanti ai membri della commissione edilizia comunale.”

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