Ai sensi dell’art. 264, comma 1 lettera b) del D.L. 19/05/2020, n. 34 al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi del presente articolo, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga al comma 1 del presente articolo.

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