N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, della L.R. 15/03/2018, n. 9, così recitava:

“Art. 15 - (Inserimento dell'articolo 22 quater nella legge regionale 7/2000)

1. Dopo l'articolo 22 ter della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 14, è inserito il seguente:

"Art. 22 quater - (Dissenso)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori stabiliti per l'adozione della decisione conclusiva, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi, indicando le specifiche ragioni del superamento del dissenso. La determinazione è immediatamente esecutiva. Il provvedimento finale di cui al comma 11 dell'articolo 22 ter è adottato conformemente alla determinazione conclusiva di cui al comma 8 dell'articolo 22 ter.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, urbanistica, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell'organo collegiale esecutivo dell'ente territoriale procedente, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, si applica l'articolo 14 quater della legge 241/1990."

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