Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, della L.R. 15/03/2018, n. 9, così recitava:

“Art. 11 - (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 21 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 - (Esame di interessi pubblici nell'ambito dell'Amministrazione regionale)

1. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più Direzioni centrali, la Giunta regionale può convocare una conferenza dei direttori centrali competenti. In tale caso, le determinazioni concordate nella conferenza, e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti predetti."”

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