Articolo abrogato dalla L.R. 20/08/2020, n. 29, così recitava:

"Articolo 25 - (Norme sul patrimonio agricolo - forestale)

1. I beni del patrimonio agricolo - forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando le cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un più razionale assetto del patrimonio regionale. L'alienazione avviene con le modalità e le forme previste dalla presente legge."

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