Articolo abrogato dalla L.R. 20/08/2020, n. 29, così recitava:

"Articolo 22 - (Norme generali)

1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti forme:

a) direttamente, a mezzo dell'Assessorato competente in materia;

b) in concessione a enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza."

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