Articolo abrogato dalla L.R. 20/08/2020, n. 29, così recitava:

"Articolo 9 - (Acquisizione di beni a seguito di costruzione)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici."

Dalla redazione