Articolo prima aggiunto dalla L.R. 31/12/2010, n. 19 e poi abrogato dalla L.R. 20/08/2020, n. 29, così recitava:

"Art. 21 bis (Spese istruttorie)

1. Le spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni di proprietà regionale sono corrisposte dal richiedente nella misura e con le modalità stabilite da regolamento."

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