Articolo abrogato dalla L.R. 20/08/2020, n. 29, così recitava:

"Articolo 33 - (Programma di alienazione)

1. Al fine di promuovere il riordino, la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare della Regione la Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi, indicati nella tabella A allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale siano indicate le modalità di dismissione.

1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente l'elenco dei beni inseriti nella tabella A, previo atto del Dirigente del Settore demanio e patrimonio di ricognizione dei beni.

1 ter. Alla dismissione dei beni di cui alla tabella A la Giunta regionale può provvedere anche attraverso operazioni di cartolarizzazione e la partecipazione a fondi istituiti con apporto di beni immobili ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:

1) compendio immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;

2) palestra ex GI, via Napoli 204, Bari.

2 bis. Il bene palestra ex GI, sito in Bari alla via Napoli n. 204, può essere ceduto al Comune di Bari, al prezzo fissato dal competente UTE, in deroga alle procedure di alienazione previste dal precedente articolo 27.

2 ter. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, relativamente al bene immobile ex IRIIP, sito in Foggia alla via Caggese, a:

a) concedere il compendio immobiliare, costituito dai corpi di fabbrica esistenti e relative pertinenze, con diritto di superficie per la durata di anni 99 all'Università degli Studi di Bari per l'espletamento delle relative attività didattiche e amministrative;

b) utilizzare il terreno adiacente al citato compendio, di proprietà regionale, conformemente alla destinazione d'uso prevista nella strumentazione urbanistica, per ampliamento di struttura universitaria, per la realizzazione della sede degli uffici regionali e per terziario direzionale.

2 quater. L'università degli Studi di Foggia, appena resa autonoma a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale costitutivo, subentra all'Università agli Studi di Bari nel diritto di superficie.

2 quinques. In caso di modifica di destinazione d'uso, il compendio immobiliare di cui alla precedente lett. a) ritorna nell'immediata proprietà del legittimo proprietario.

2 sexies. Al trasferimento del compendio immobiliare provvede l'Assessorato regionale agli Affari generali in relazione alla intervenuta realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex IRIIP, al fine di evitare pregiudizio alla relativa attività istituzionale.

2 septies  Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell’ex Istituto regionale d’incremento ippico pugliese (IRIIP) sono fronteggiati con l’intero importo dei proventi rivenienti dall’alienazione del complesso ex SICEM in Foggia. N10

02 septies 1. Per l’intervenuta indisponibilità dei terreni del comune di Castelluccio dei Sauri, che costituivano parte essenziale dell’Accordo di programma sottoscritto il 16 settembre 1998 tra Regione Puglia, Amministrazione provinciale di Foggia, Amministrazione comunale di Foggia e Amministrazione comunale di Castelluccio dei Sauri, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un nuovo Accordo di programma tra gli enti interessati nella situazione attuale, per soddisfare le esigenze logistiche di ciascuno.

2 septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all’Università degli studi di Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiore agli studenti.

2 octies. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere, a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di novantanove anni “per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h) i) ed l)” N23 e per la durata di anni venti per il bene di cui alla lettera d), e con applicazione della norma di cui al comma 2 quinquies:

a) al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio Navale “N. Tommaseo” in Brindisi, con le pertinenze funzionali, per finalità culturali e turistico - congressuali;

b) alla Fondazione "S. Girolamo Emiliani" della provincia romana dei chierici regolari somaschi l'immobile colonia collinare ex G.I. "A. Motolese" in Martina Franca, con le pertinenze funzionali, per le finalità di assistenza ai minori in disagio;

c) all’Università degli studi di Lecce l’immobile ex INAPLI alla via Birago e l’immobile ex Collegio Fiorini in Lecce, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso;”;b) al comma 2 nonies, introdotto dall’articolo 38 della l.r. 10/2007, dopo le parole “Colonia collinare ex G.I. ‘A. Motolese’ sono inserite le seguenti: “,dell’ex ENAPLI e dell’ex Collegio Fiorini;

d) alla Provincia di Lecce il campo di calcio adiacente alla residenza universitaria E. De Giorgi per le finalità pubbliche;

e) al Comune Sannicola (Le) la colonia "L. Staiano" per finalità sociali e specificatamente per ospitalità diversificata nell'anno in favore di giovani e anziani;"

f) all’Università degli Studi di Foggia la Palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiori agli studenti;

g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali;

h) all’Università degli studi di Foggia la “Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da Zara in Foggia” da utilizzare per attività istituzionali e didattiche;

i) al comune di Fasano l’immobile Colonia Damasco (Minareto) e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socioculturali e comunque non a scopo di lucro;

I) al comune di Fasano gli immobili ex G.I. “Colonia Coppolicchio” e “Colonia Bianchi” e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali - turistiche.

2 nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l’uso dei beni elencati nel comma 2-octies provvedono i rispettivi concessionari.

2 decies. I beni sono retrocessi alla Regione, con soddisfo dei danni, qualora non venga espletata la funzione e perseguita la finalità definita al comma 2 octies."

Dalla redazione