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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 14/07/2021, n. 11
L. R. Lazio 14/07/2021, n. 11
L. R. Lazio 14/07/2021, n. 11
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione con la presente legge, in conformità agli indirizzi, ai principi, alla normativa europea e statale vigente in materia di ambiente e di economia circolare nonché in coerenza e in attuazione della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche e della deliberazione consiliare 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio) |
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Art. 2 - Distretto logistico-ambientale. Definizione1. Ai fini della presente legge per distretto logistico-ambientale si intende un'area geografica circoscritta su cui insistono sistemi produttivi local |
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Art. 3 - Istituzione dei distretti logistico-ambientali1. La Giunta regionale, previo confronto con gli enti locali, i consorzi industriali e le rappresentanze economico-sociali interessati, istituisce, con proprio provvedimento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i distretti logistico-ambientali sulla base dei seguenti criteri: a) identità storica e paesaggistica omogenea; b) presenza di enti locali interes |
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Art. 4 - Piano di distretto1. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni della programmazione e pianificazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa europea, statale e regionale, approva i Piani di distretto per lo sviluppo di soluzioni organizzative e logistico/strutturali nonché per favorire e migliorare l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, ai sensi della normativa internazionale UNI EN ISO 14001. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Linee guida per l'elaborazione dei Piani di distretto, definendo i tempi, i criteri generali, i parametri tecnici di riferimento, le operazioni di aggiornamento e le attività di monitoraggio e controllo. 3. Il Piano di distretto deve prevedere, in particolare: a) la relazione sulla situazione esistente e sulla natura delle attività di distretto; |
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Art. 5 - Monitoraggio e controllo dei distretti logistico-ambientali e dei Piani di distretto1. La Giunta regionale prevede che, nell'ambito della Cabina di monitoraggio del Piano di gestione dei rifiuti (CMP) di cui alla deliberazione consiliare 4/2020, veng |
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Art. 6 - Progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali1. La Regione in conformità ai contenuti e ai programmi del Piano di distretto finanzia progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti pubblici e privati interessati. 2. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i progetti che, coerentemente con i contenuti del Piano di distretto, perseguano uno o più dei seguenti obiettivi: a) un'innovazione di prodotto o di processo produttivo che comporti miglioramenti ambientali e di qualità del servizio, con risparmio di energia, di materie prime, riduzione di scarti e rifiuti oltre che di inquinamento. I progetti relativi all'innovazione del processo o della tecnologia per lo sviluppo sostenibile dovranno prevedere l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), vigenti e approvate dalla Commissione europea a norma della direttiva 2010/75/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novemb |
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Art. 7 - Regolamento regionale1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in relazione ai progetti di sviluppo di cui all'articolo 6, adotta, previo parere delle commissioni consiliari competenti, un regolamento regionale che stabilisce, in particolare: a) i requisit |
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Art. 8 - Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica |
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Art. 9 - Clausola di valutazione degli effetti finanziari1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali c |
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Art. 10 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali - parte corrente” e del “Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023 e a euro 700.000,00, per l'anno 2022 e a euro 1.00 |
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