N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 25/06/2021, n. 17, così recitava:

"Art. 31 - Disposizioni transitorie in materia forestale

1. In attesa di un’organica disciplina regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e successive modificazioni.

2. La definizione di bosco di cui al comma 1 sostituisce quella dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.” e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l’individuazione dei territori a bosco ai sensi del comma 1.

4. Ai fini dell’adeguamento della carta forestale regionale di cui all’articolo 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni, alla nuova definizione di bosco, è stanziata la somma di euro 10.000,00.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0095 “Risorse forestali” del bilancio di previsione 2013."

Dalla redazione